AVVISO

E’ in vigore la Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 37 “Norme in materia di attività professionali turistiche”.

Il 23 dicembre 2008 è stato pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.200 la legge regionale 19 dicembre 2008 n.37 che stabilisce le “Norme in materia di attività professionali turistiche”.

La legge colma il vuoto normativo regionale esistente dal 21 marzo 2001 data di approvazione della Legge n.135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” che demandava alle regioni la definizione delle attività professionali turistiche di guida ed accompagnamento.

La legge regionale pugliese individua le figure professionali di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida ambientale escursionistica, di guidaturistica sportiva, di interprete turistico e di operatore congressuale (art.2).

La legge individua i requisiti all’esercizio delle suddette attività professionali, e determina le modalità di accreditamento in appositi “elenchi degli esercenti le professioni turistiche” tenuti dalle Province e suddivisi in base alle diverse figure professionali (art.3-6).

La legge indica anche le modalità di iscrizione agli elenchi di tutti coloro che già esercitano le attività suddette o dimostrano di averlo fatto in Puglia per almeno cinque anni negli ultimi dieci (anche per conto di enti morali e fondazioni culturali con sedi nel territorio pugliese) e che hanno i requisiti minimi (diploma d’istruzione secondaria superiore di secondo grado, maggiore età, cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea, idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica attività professionale; godimento dei diritti civili e politici); queste persone, in deroga ai requisiti di qualificazione, possono  presentare domanda d’iscrizione ad uno o più degli elenchi provinciali entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge (cioè entro il 21/2/2009) mediante istanza -inviata esclusivamente per raccomandata A.R. ad una Provincia- certificando l’esercizio pregresso dell’attività e documentando il possesso dei requisiti minimi (art.7). Oltre tale data sarà consentita l’iscrizione agli elenchi provinciali soltanto a coloro i quali siano in possesso di tutti requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge.

La lettura attenta del testo normativo fornisce ogni chiarimento ed indicazione utile alla presentazione delle domande d’iscrizione agli elenchi provinciali.

Archeoclub Oria